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Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Su iniziativa dell’UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 “Vicenza”, delle associazioni ”ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI – ONLUS”, “A.Vi.L.L. – A.I.L. ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE E I LINFOMI” e “ASSOCIAZIONE VENETA PER L’EMOFILIA E LE COAGULOPATIE” e i Signori Ciman Lucia, Caoduro Paolo, Rodeghiero Francesco, Bertacche Giovanni, Corato Adelfina, Serafini Rino e Pivetti Aldo, è stata costituita la Fondazione per l’assistenza e per la ricerca nel settore ematologico denominata “FONDAZIONE PROGETTO EMATOLOGIA”, (acronimo FPE) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

2. Le clausole del presente statuto relative alle Onlus avranno efficacia sino al decorso del termine di cui all’art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mentre quanto attiene specificatamente all’iscrizione nel registro unico del terzo settore (cd. “RUNTS”) avrà efficacia solo a seguito dell’iscrizione in tale La Fondazione è un ente del terzo settore, regolato dalla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). L’acronimo ETS potra’ essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede legale ed operativa è in Vicenza, trà S. Francesco, 41.

4. La Fondazione potrà essere denominata in lingua inglese come “HEMATOLOGY PROJECT FOUNDATION” (acronimo HPF).

“PROGETTO EMATOLOGIA”,

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito chiamata Fondazione, che è persona giuridica privata, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile, dalla disciplina legislativa e dal presente Statuto.

2. La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede legale ed operativa è in Vicenza, C.trà S. Francesco, 41.

Articolo 2 – Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà. Ai fini del Codice del Terzo Settore la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere sono quelle di cui alla lettera h) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e specificatamente attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2. In particolare la Fondazione promuove ed incrementa la ricerca scientifica nel campo dell’ematologia clinica, delle terapie cellulari e geniche, dell’ematologia sperimentale e della biologia vascolare, con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi e terapia delle emopatie neoplastiche e non neoplastiche del sangue, comprese quelle riguardanti i disordini dell’emostasi e della trombosi. A tale fine opera in modo che le conoscenze scientifiche possano tradursi in un progresso nella cura e nell’assistenza dei malati, rendendo disponibili i risultati della ricerca attraverso le pubblicazioni scientifiche. Inoltre, per rendere la propria azione più efficace, organica e programmata in relazione alle esigenze della ricerca avanzata, promuove iniziative scientifiche, sociali, culturali e formative, sostenendo l’attività e la formazione dei ricercatori. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore.

3. La Fondazione può istituire propri Centri di ricerca, di studio, di didattica. Inoltre può sostenere in qualità di promotore lo svolgimento di studi clinici sperimentali secondo le specifiche normative che regolano il settore.

4. La Fondazione favorisce e sviluppa, oltre a propri progetti di ricerca scientifica anche progetti in collaborazione con Enti Pubblici, in particolare con l’AULSS 8 Berica, e Privati. La Fondazione può promuovere e partecipare ad iniziative nazionali ed internazionali anche sotto forma di consorzi di studio e di ricerca.

Articolo 3 – Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. In conformità alla legge “tempo per tempo” vigente, la Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione annuale, sulla base di piani e progetti di intervento distinti tra di loro, anche riferiti a più esercizi.

2. La Fondazione intende favorire l’aggiornamento della strumentazione scientifica e e tecnologica e l’adeguamento delle metodologie operative interne. Intende inoltre promuovere e partecipare assieme ad altri Enti, pubblici o privati, sulla base di adeguate convenzioni, a progetti e strutture di formazione, studio, didattica e consulenza, finalizzati all’accrescimento attivo ed alla qualificazione del personale già occupato, in formazione e volontario. Può organizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, convegni, corsi di formazione o altri eventi culturali utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. La Fondazione assegna premi e borse di studio per attività di ricerca presso i propri centri o altre istituzioni non-profit, e per la partecipazione a corsi inerenti ai propri scopi Gli assegnatari saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di modalità e criteri da definirsi con regolamento.

4. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell’Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del Resta fermo quanto sopra disposto al successivo art. 4, comma 4.

5. L’attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali, è eventualmente disciplinata con specifico regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione delle iniziative scientifiche ed operative più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l’efficienza nell’impiego delle risorse e l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi. A tale scopo può cooperare con altre istituzioni non-profit o enti del terzo settore, anche con liberalità economiche.

6. La Fondazione riconosce il contributo delle associazioni e degli enti pubblici o privati non- profit e degli enti del terzo settore che operano in favore della ricerca scientifica e della diffusione delle conoscenze scientifiche volte a migliorare l’assistenza sanitaria nel settore dell’ematologia, delle malattie emorragiche e trombotiche, del dono del sangue e del midollo osseo. A tal fine, intende valorizzare la collaborazione con gli stessi per il raggiungimento degli scopi comuni.

Articolo 4 – Patrimonio e Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dalle leggi in vigore e dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dalle somme, beni e strumenti donati dai Soci Fondatori;

b. da una dotazione di attrezzature e beni strumentali;

c. dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione.

3. Per l’adempimento degli scopi la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari e strumentali:

a. proventi proventi e rendite derivanti dall’amministrazione del proprio patrimonio destinate per almeno il 50% a riserve patrimoniali per il mantenimento del valore economico, ed il rimanente al finanziamento dell’attività;

b. rimborsi derivanti da contratti, collaborazioni e commesse di ricerca eseguite per conto dello Stato, delle Regioni, di Enti pubblici e privati, imprese industriali, singoli privati ed altri nel rispetto delle leggi in vigore;

c. entrate provenienti a qualsiasi titolo dalle attività svolte;

d. contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti testamentari, liberalità di terzi ed introiti di qualsiasi genere non destinati a patrimonio.

e. dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), che non siano destinati ad incremento del patrimonio.

4. Il patrimonio della Fondazione, gli utili e gli avanzi di gestione possono essere utilizzati soltanto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente. Finché la Fondazione sarà iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, il suo patrimonio non potrà essere inferiore al limite minimo stabilito dalla Regione Veneto. A tal fine si precisa che il patrimonio della Fondazione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) era di Euro 167.546,00 (centosessantasettemilacinquecentoquarantasei virgola zero zero).

5. Finché l’Ente è regolato dalla normativa sulle ONLUS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. A seguito dell’iscrizione nel RUNTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 5 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Presidente e il Vice Presidente;

c. il Direttore Scientifico e il Vice Direttore Scientifico;

d. l’Organo di Controllo monocratico ed eventualmente il Revisore Legale dei Conti, nel caso in cui per due esercizi consecutivi la Fondazione superasse i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 o comunque dalla legge vigente;

e. il Comitato di partecipazione, qualora costituito.

2. Le nomine degli organi della Fondazione vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, dell’organo di controllo o dell’eventuale Revisore Legale dei Conti, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Prefetto di Vicenza.

3. Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese.

Articolo 6 – Consiglio di Amministrazione : composizione e nomina

1. All’atto della costituzione della Fondazione, i Fondatori nominano i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente. Sono membri di diritto i Presidenti pro-tempore delle Associazioni o Enti Fondatori o comunque le persone da essi delegate. Con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere cooptate persone, fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che condividano le finalità della Fondazione e intendano contribuire alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o di particolare rilevanza sociale o valore ideale.

3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato. Nel caso i Consiglieri siano Presidenti o Rappresentanti pro-tempore di Associazioni o Enti Fondatori cessano con il cessare della loro carica mantenendo le Associazioni e gli Enti il diritto di nominare il successore. Per gli amministratori valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza sancite dall’articolo 2382 del C.C.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione : poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. Fino al raggiungimento del numero massimo di consiglieri sopra indicato, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere cooptate persone, fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che condividano le finalità della Fondazione e intendano contribuire alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o di particolare rilevanza sociale o valore ideale. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

a. la cooptazione di altre persone, fisiche o giuridiche, private o pubbliche, subordinatamente alla presenza ed al voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti

b. l’approvazione del bilancio preventivo, delle sue eventuali variazioni e del bilancio consuntivo

c. l’approvazione dell’eventuale regolamento interno della Fondazione;

d. l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e la gestione delle attività economiche necessarie per la realizzazione del programma di attuazione delle iniziative rispondenti agli scopi istituzionali;

e. l’approvazione dei programmi annuali relativi alle attività e alle iniziative della Fondazione

f. le deliberazioni di modifiche dello statuto

g. gli atti di straordinaria amministrazione

h. l’assunzione di dipendenti e collaboratori;

i. l’acquisto, la vendita e l’accettazione di beni strumentali o immobili, nel rispetto del bilancio di previsione;

j. l’accettazione di eredità, lasciti, donazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può:

a. delegare al Presidente o ad altri membri del Consiglio o al Direttore Scientifico – per incarichi specifici e stabilendo i limiti della delega – poteri attribuiti allo stesso Consiglio di Amministrazione

b. costituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, Commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte, accanto ai propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze

c. nominare un responsabile amministrativo.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni e riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può comunque riunirsi anche in altro luogo indicato dal Presidente, purché in Veneto. E’ altresì ammesso che le riunioni si tengano mediante video/teleconferenza.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto o la legge non richiedano quorum maggiori. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

3. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da un Consigliere o da una persona delegata dal Presidente, che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge le funzioni di presidenza

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore Scientifico, l’Organo di controllo, e l’eventuale Revisore Legale dei Conti in ottemperanza alla legge n. 106 del 6/6/2016 la cui attuazione è prevista dal D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 e agli emanandi decreti attuativi e ad ogni eventuale integrazione e/o modifica dei predetti; inoltre possono assistere terzi che il Consiglio ritenga opportuno far partecipare.

5. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e all’eventuale Revisore Legale dei Conti, nonché al Direttore Scientifico, almeno cinque giorni prima della riunione tramite posta o posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori, i membri dell’Organo di Controllo e l’eventuale Revisore Legale dei Conti, nonché il Direttore Scientifico e/o il Vice Direttore Scientifico. In tal caso le riunioni potranno tenersi anche al di fuori della Regione Veneto, purché in ambito nazionale.

6. In caso di impedimento a partecipare di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, gli aventi diritto vi potranno partecipare in video/teleconferenza.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai componenti del Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che li hanno nominati e possono essere riconfermati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con i poteri attinenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della stessa, salva l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza dello stesso ai sensi del vigente statuto sociale. Il Presidente ha altresì la rappresentanza in giudizio della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione. Cura i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scientifiche e sociali ed i centri di studio e ricerca analoghi o complementari alla Fondazione.

4. Il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina o assunzione dei collaboratori e del personale della Fondazione. Stipula i contratti e le convenzioni. Nei casi d’urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di questo entro sessanta giorni, anche per email.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal consigliere del Consiglio di Amministrazione anagraficamente più anziano. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento dello stesso.

Articolo 10 – Organo di Controllo monocratico e Revisore Legale dei Conti

1. L’Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c. e, se iscritto nell’apposito registro, può al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Lgs. n. 117/17, esercitare la Revisione Legale dei conti. Altrimenti la Revisione sarà svolta da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell’apposito registro. Si richiamano gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/17.

2. L’Organo di Controllo e l’eventuale Revisore Legale dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e scade con l’approvazione del bilancio relativo al quarto anno di carica, e possono essere riconfermati. Alla scadenza essi rimangono in carica fino alla ricostituzione dell’organo da effettuarsi entro trenta giorni.

3. L’Organo di Controllo e l’eventuale Revisore Legale dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Il compenso dell’Organo di Controllo e dell’eventuale Revisore Legale dei Conti non può essere superiore al minimo delle tariffe professionali e comunque determinato nel rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/17.

Articolo 11 – Direzione

1. Direzione La Direzione Scientifica della Fondazione è affidata al Direttore Scientifico, responsabile tecnico-professionale. Il Direttore Scientifico e il Vice Direttore Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Durano in carica per 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati. Il Direttore Scientifico e il Vice Direttore Scientifico sono scelti tra liberi professionisti o dipendenti, in servizio o in quiescenza, con esperienza professionale maturata nel settore tecnico-scientifico. Nel caso che il designato sia dipendente di un ente pubblico o privato, la nomina è condizionata dal previo assenso dell’ente da cui dipende. Il Direttore Scientifico e il Vice Direttore Scientifico intervengono con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle riunioni delle Commissioni Consultive per i settori di competenza.

2. Il Direttore Scientifico e il Vice Direttore Scientifico sono scelti tra persone laureate in medicina e chirurgia o nell’ambito delle scienze biologiche. Il Direttore Scientifico:

a. coadiuva il Presidente nel predisporre eventuali regolamenti ed i programmi di attività e di valutazione tecnico-scientifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b. nel rispetto dei limiti finanziari previsti dal bilancio, cura, con ampia autonomia gestionale le scelte tecnico-professionali, l’efficace realizzazione del programma di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c. sovrintende il lavoro di ricerca e di studio svolto dal personale della Fondazione e dal personale non dipendente dalla Fondazione, sulla base dei protocolli d’intesa o di convenzione con gli enti di appartenenza degli stessi;

d. esprime pareri sulla scelta o la revoca del personale con compiti tecnico- professionali;

e. è responsabile dei Centri e Istituti di Ricerca previsti dall’art. 2, comma 3, del presente Statuto;

f. presiede il Comitato Scientifico della Fondazione, ove costituito, acquisendone il parere in merito alla programmazione dell’attività tecnico-scientifica. In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Scientifico.

3. Nel caso il Consiglio di Amministrazione nomini anche un responsabile amministrativo, questi è responsabile della legalità e dell’efficienza della gestione della Fondazione, e ne risponde al Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente e con il Direttore Scientifico:

a. alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione nonché al successivo controllo dei risultati;

b. all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c. alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Articolo 12 – Comitato di Partecipazione

1. Il Comitato di Partecipazione è costituito dai Soci Fondatori, dai donatori, dal gruppo “Amici della Fondazione Progetto Ematologia” qualora istituito, dai Presidenti (o loro delegati) di altre Associazioni o Fondazioni che perseguono fini di utilità sociale riconducibili alle attività della Fondazione di cui all’art. 3, comma 6, del presente statuto, di altre autorità o esponenti della società civile come individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

2. Il Comitato di Partecipazione si riunisce presso la sede della Fondazione di regola ogni 3 (tre) anni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, previa convocazione da parte del Presidente.

3. Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo che, qualora costituito, contribuisce alla definizione degli indirizzi programmatici generali e del piano di attività triennale della Fondazione e formula proposte volte a migliorare la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione.

Articolo 13 – Rapporti economici e giuridici con i collaboratori

1. Allo scopo di rendere continuativa ed efficace l’operatività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico o dell’eventuale responsabile amministrativo, può assumere dipendenti e collaboratori esterni – anche mediante borse di studio della durata non superiore a due anni – da adibire a compiti amministrativi e tecnici, determinandone funzioni e collaborazioni con la definizione del trattamento economico e normativo.

2. Le      attività        del     Direttore     Scientifico,  del     Vice   Direttore     Scientifico,         dell’eventuale responsabile amministrativo e dei loro collaboratori potranno essere remunerate secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle norme di legge. Per la remunerazione di soggetti dipendenti da Enti pubblici o privati, il Consiglio di Amministrazione acquisirà il preventivo parere favorevole, possibilmente con una convenzione con l’Ente, nel rispetto della trasparenza retributiva.

3. Il personale dipendente da Enti pubblici, può svolgere in Fondazione attività di ricerca nel campo epidemiologico, biomedico e nel settore della comunicazione scientifica, operando a titolo gratuito qualora l’attività si svolga durante l’orario di servizio dell’Ente dal quale dipende, previo consenso dell’Ente di appartenenza.

Articolo 14 – Durata dell’esercizio e criteri per la sicurezza dei bilanci

1. L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione provvede all’adozione del conto preventivo relativo all’esercizio successivo.

3. Entro i cinque mesi successivi al termine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone un progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e lo sottopone all’Organo di controllo e all’eventuale Revisore Legale dei Conti per essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 – Gruppi e Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere la costituzione di un gruppo di volontariato “Amici della Fondazione Progetto Ematologia” allo scopo di supportare l’attività della Fondazione

2. Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento interno individuerà la composizione, il funzionamento ed i compiti dell’eventuale Comitato Scientifico della Fondazione.

3. Formano il Comitato d’Onore della Fondazione, in numero imprecisato, eminenti personalità italiane e straniere designate dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, per il maggior prestigio scientifico ed accademico della Fondazione.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi speciali vigenti e dal D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 relativo al Terzo settore, nonché degli emanandi decreti attuativi e di ogni eventuale integrazione e/o modifica dei predetti, il codice civile, i principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme costituzionali.

Articolo 17 – Estinzione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, nel periodo in cui siano ancora applicabili le normative delle ONLUS, i beni della Fondazione saranno devoluti dall’Autorità Tutoria ad altri enti che perseguano i medesimi fini della Fondazione, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 della Legge 23/12/1996, n. 662.

2. A seguito dell’iscrizione nel RUNTS, l’eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto al comma successivo saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell’Organo di Controllo.

3. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, c. 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 18 – Attività di Volontariato

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall’art. 17, c. 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 19 – Libri della Fondazione

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
  3. i libri degli eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Articolo 20 – Disciplina Transitoria

1. Come indicato all’art. 1 del presente statuto, l’efficacia delle clausole statutarie relative alle ONLUS perdura sino al decorso del termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, fino al periodo di imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

2. Con l’iscrizione della Fondazione al registro unico del terzo settore (cd. “RUNTS”) produrranno efficacia tutti i riferimenti statutari al RUNTS, e perderanno efficacia tutte le clausole inerenti le ONLUS.

3. Per l’iscrizione al RUNTS saranno seguite le disposizioni dettate da apposito emanando regolamento ministeriale.

 

Scarica lo Statuto della Fondazione Progetto Ematologia

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